AssoAmbiente

News

060/2017/PE

Nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2017 è stato pubblicato il Decreto 29 dicembre 2016, n. 266 recante “Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità' di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221”.

Il provvedimento si applica alle attività di compostaggio di comunità di quantità non superiori a 130 tonnellate annue (art. 183, comma 1, lettera qq-bis, del D.Lgs. 152/06 e smi), intraprese da un organismo collettivo - previo invio di una segnalazione certificata di inizio attività al comune territorialmente competente, che ne da' comunicazione all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani - al fine dell'utilizzo del compost prodotto.

Sono escluse le attività di compostaggio di comunità con capacità di trattamento complessiva superiore a 130 tonnellate annue, per le quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 208 e 214 del D.Lgs. 152/06 e smi e agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cui all'articolo 214, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/06 e smi.

Tra le definizioni riportate nel provvedimento si segnala in particolare quella di “utenze conferenti: utenze domestiche e non domestiche, associate ad un unico organismo collettivo, e ammesse al conferimento dei propri rifiuti organici prodotti nell’apparecchiatura e all’utilizzo del compost prodotto”.

Le apparecchiature idonee all'attività di compostaggio di comunità, possono produrre compost mediante decomposizione aerobica, in cui l'aerazione avviene in modo naturale (compostiera statica), o indotto (compostiera elettromeccanica). L'apparecchiatura è classificata in funzione della capacità di trattamento in taglie piccola (T1, max 10 ton/anno trattate), media (T2, max 60 ton/anno trattate) e grande (T3, max 130 ton/anno trattate) secondo la tabella di cui all'allegato 5.

Nelle apparecchiature sono immessi esclusivamente i seguenti rifiuti biodegradabili identificati con i relativi codici del catalogo europeo dei rifiuti:

  • rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
  • rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
  • segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);
  • scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);
  • materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell’apparecchiatura (15 02 03);
  • imballaggi in carta e cartone (15 01 01);
  • imballaggi in legno (15 01 03);
  • carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenenti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20% del totale dei rifiuti immessi nell’apparecchiatura.

Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

Il compost in uscita dal processo di compostaggio deve rispettare i seguenti parametri:

a)    umidità tra 30 e il 50%;
b)    temperatura massima non superiore ai 2°C rispetto a quella ambientale;
c)    pH tra 6 e 8,5;
d)    frazioni estranee inferiori al 2% in peso;
e)    frazioni pericolose assenti.

Si rinvia al DM 266/2016, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli.

Cordiali saluti.

» 27.02.2017
Documenti allegati

Recenti

10 Dicembre 2024
Ministero lavoro all’interpello n. 7/2024
Il Ministero del lavoro con risposta all’interpello n. 7/2024 in merito all’aggiornamento dei preposti ha ribadito che fino all'adozione delle nuove regole l'aggiornamento dovrà continuare ad essere effettuato ogni cinque anni ...
Leggi di +
10 Dicembre 2024
Albo Nazionale Gestori Ambientali - calendario 2025 verifiche RT
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato sul proprio sito il calendario verifiche RT per l’anno 2025.
Leggi di +
09 Dicembre 2024
Tassonomia UE – Commissione pubblica FAQ con chiarimenti tecnici
Lo scorso 29 novembre 2024, la Commissione Europea ha pubblicato domande frequenti (FAQ) che forniscono chiarimenti tecnici sull’applicazione della tassonomia dell’UE ...
Leggi di +
09 Dicembre 2024
Conai - Variazione Contributi 2025
CONAI ha informato, tramite comunicato stampa pubblicato sul proprio sito web, in merito ai nuovi valori del Contributo ambientale Conai (CAC) per gli imballaggi in legno, plastica, vetro e per i compositi a base carta.
Leggi di +
09 Dicembre 2024
FEAD NEWSLETTER N° 198 – 09 DECEMBER 2024
Newsletter FEAD dicembre 2024
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL